Descrizione
P R E A M B O L O
LA COMUNITA' LOCALE di CADERZONE DELLA VAL RENDENA
rappresentata dal Consiglio Comunale
Considerato che la prima carta di regola è stata approvata il 23.04.1329 ed ha inaugurato la tradizione di autonomia statutaria alla quale si richiama;
in continuità con le tradizioni della comunità che rappresentano il suo patrimonio storico;
considerato che si riconosce nella più vasta comunità rendenese che ha conosciuto una comunanza di storia dal periodo del Principato Vescovile di Trento, all'Impero austroungarico ed infine allo Stato italiano e che intende perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell'azione amministrativa;
nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni internazionali sui diritti e dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige;
nell'ambito dei principi contenuti nella "Carta Europea dell'autonomia locale” adottata a Versailles nel 1954 e a Strasburgo nel 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione dell'autonomia è collegata al contesto del processo di unificazione europea;
considerato che intende tutelare e valorizzare il proprio territorio quale risorsa legata alla propria comunità e al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico ed in particolare il corretto e razionale utilizzo del patrimonio boschivo allo scopo di salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future;
considerato che intende tutelare e valorizzare gli usi civici sulle terre comuni che costituiscono una parte rilevante del proprio territorio; considerato che a tal fine aderisce alla mozione conclusiva approvata all'unanimità dal Consiglio Nazionale dei Geometri italiani a Fiuggi in data 21 settembre 1991;
considerato che intende promuovere la centralità del cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, con il suo essere soggetto e non oggetto dell'attività politica e amministrativa, protagonista informato e responsabile della vita comunitaria;
considerato che intende fondare la propria convivenza civile sui valori della pace, della tolleranza, della solidarietà, della sussidiarietà e dell'accoglienza;
ADOTTA
con delibera n. 4 del giorno 25 gennaio 1996 il presente
STATUTO DELLA COMUNITA' di CADERZONE DALLA VAL RENDENA
del quale il presente preambolo costituisce parte integrante.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Autonomia della Comunità di CADERZONE
1. La Comunità di Caderzone è autonoma ai sensi degli artt. 5 e 128 della Costituzione.
2. Gode di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.
3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
Art. 2 - Elementi costitutivi del Comune
1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio comunale e la popolazione.
2. Il Comune è costituito attualmente dai territori e dalla Comunità di Caderzone.
3. Sono considerati popolazione, salva l'osservanza di disposizioni specifiche:
a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i residenti nel Comune, non ancora elettori;
c) i cittadini italiani, stranieri, ancorché non residenti, che abbiano svolto nel comune un'attività continuativa di almeno
10anni, di lavoro o di studio e che si iscrivano in apposito albo;
d) gli emigranti che richiedono di essere iscritti nell'albo di cui al punto precedente.
4. Allo scopo di valorizzare il senso di comune appartenenza di cui al preambolo e nel rispetto dell'autonomia di ciascun
Comune, i cittadini del Comune sono considerati cittadini della Comunità della Val Rendena.
Art. 3 - Attività e finalità del Comune
1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita, secondo il principio della sussidiarietà, tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non
siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
3. Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.
4. Informa la propria attività al principio della legalità ed in particolare al rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.
5. Il Comune garantisce:
a) il rispetto della persona e dei diritti di personalità;
b) la tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio;
c) la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.
6. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:
a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica e
amministrativa della comunità locale;
b) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale; c) la pari
opportunità tra i cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e
valorizzazione delle differenze;
d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle
capacità;
e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
f) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente; l'attività sportiva e ricreativa;
g) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di
sensibilizzazione e cooperazione;
h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
i) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo
di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future;
l) la tutela degli usi civici.
7. Esercita opportune azioni contro attività od omissioni che danneggino il patrimonio territoriale, ambientale o storico
locale.
8. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma
agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti, la loro concessione è subordinata alla
predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, salvo che la
legge non abbia già definito analiticamente tali criteri.
9. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità secondo
le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
10. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.
11. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo d'intervento.
12. Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio di informazioni e di documenti con altri enti pubblici
o con privati.
Art. 4 - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici
1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e
collegati alle antiche tradizioni locali "ab immemorabili".
ART. 5 - Sede e stemma
1. La sede del Comune è Caderzone.
2. Lo stemma del Comune si descrive araldicamente come segue:
Blasonatura: "di rosso al giglio d'argento legato d'oro"
Corona : "murale di Comune"
Ornamenti : " a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso a sinistra una fronda di quercia fogliata
e ghiandifera al naturale legate da un nodo rosso e d'argento" come definito con delibera consiliare n. 18 del 13.04.1988, approvato con delibera della G.P. di Trento 29.07.1988, n. 8726.
CAPO II - ATTIVITA ' NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 6 - Autonomia statutaria
1. Lo Statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, è fonte primaria e jus proprium dell'ordinamento comunale nell'ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali. Si richiama allo spirito e alla volontà che animarono e vollero la regola della Comunità di Caderzone nell'anno 1329 nell'epoca del Principato Vescovile di Trento.
Art . 7 - Potestà regolamentare
1. Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.
2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonchè sulle materie rientranti nell'ambito delle funzioni comunali.
3. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La delibera di approvazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio.
5. Dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva il regolamento viene inserito nella Raccolta comunale normativa. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.
Art. 8 - Fonti di interpretazione
1. Spetta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, al Segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di atti con cui si determinano le modalità applicative di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. All'interpretazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e agli altri atti a contenuto normativo si applicano i criteri d'interpretazione dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.
3. All'interpretazione degli altri atti aventi contenuto particolare o negoziale si applicano le disposizioni degli artt. 1362 e segg. del codice civile.
Art. 9 - Pubblicità degli atti normativi
1. Lo Statuto, i regolamenti e le fonti di interpretazione sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.
Art. 10 - Procedimento amministrativo
1. I procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di persone o gruppi sono disciplinati dalla legge regionale e dal regolamento del procedimento.
2. In particolare, il procedimento amministrativo è regolato dai seguenti principi:
a) l' amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine generale di trenta giorni ovvero entro il diverso termine fissato dalla legge o dal regolamento sul procedimento;
b) l'amministrazione non può aggravare o ritardare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze adeguatamente accertate e comunicate all'interessato, salvo che vi sia il consenso dello stesso;
c) l' amministrazione non può rigettare l'istanza per la mancanza di documentazione o per irregolarità formali, ma dovrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione; il termine di cui al precedente punto a) è sospeso dalla data d'invio della richiesta;
d) tutti gli atti amministrativi, esclusi quelli normativi e a contenuto generale, sono motivati in fatto e in diritto;
e) ogni procedimento è curato da un funzionario responsabile ed individuabile a norma delle vigenti disposizioni;
f) viene garantito all'interessato il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento e dello stato dello stesso, il diritto di accesso nonché il diritto di presentare memorie e documentazione che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento; per l'esercizio al diritto di accesso si applica la disciplina del successivo art. 16; possono partecipare ai procedimenti amministrativi i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio;
g) l'azione amministrativa si ispira al principio della semplificazione degli adempimenti burocratici ai sensi delle disposizioni del CAPO IV della L.R. 31 luglio 1993, n. 13.
CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Art. 11 - Diritti di partecipazione
1. Il rapporto che intercorre tra l'amministrazione comunale e i soggetti titolari dei diritti di partecipazione si ispira al criterio-principio della leale collaborazione.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione:
a) i cittadini;
b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede nel territorio del comune;
c) i rendenesi singoli o associati di altri Comuni della Val Rendena, a condizioni di reciprocità di trattamento da parte del Comune di provenienza, che ne facciano domanda.
3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Tiene conto degli atti di consultazione e di iniziativa; ove si discosti dagli stessi, dovrà darne una motivazione.
4. Il Comune può prevedere particolari forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione scolastica alla vita amministrativa del Comune.
Art. 12 - Forme di consultazione diretta informale
1. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri.
2. In particolare può servirsi:
a) di questionari;
b) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con un coinvolgimento territorialmente differenziato, anche su base frazionale o di concerto con altri Comuni della Val Rendena;
c) dal Consiglio comunale aperto per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.
3. Il Comune può prevedere la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche, o dei turisti e degli ospiti del Comune, o dei titolari di diritti reali o del possesso o del godimento di beni immobili situati nel territorio comunale.
Art. 13 - Forma di consultazione diretta ( referendum )
1. Il Sindaco indice referendum:
a) quando lo richiedano 100
elettori, la proposta è depositata presso il Comune da un comitato promotore di cittadini; del deposito è redatto verbale dal Segretario comunale; entro 30 giorni il Difensore civico si pronuncia sull'ammissibilità del referendum valutando che la questione non sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e con lo Statuto;
b) quando lo deliberi il Consiglio comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) questioni che non siano di competenza comunale;
b) il bilancio preventivo o consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
d) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) gli atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;
f) i provvedimenti riguardanti singole persone individuate e i provvedimenti di designazione o revoca;
g) gli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;
h) il regolamento del Consiglio;
i) i pareri;
l) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quadriennio.
3. Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
4. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, n‚ possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
5. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti e abbia partecipato al referendum almeno il 70% degli aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali, salvo che il Consiglio comunale decida di discostarsi dall'esito referendario mediante delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati entro 90 giorni dall'avvenuta consultazione referendaria.
6. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza di votanti ma non sia stata raggiunta la partecipazione di cui al comma precedente, il referendum vale come parere o come proposta di deliberazione.
7. Il Comune aderisce alla forma del referendum di valle su questioni di interesse intercomunale che verrà disciplinato da apposita Convenzione.
Modifica statuto comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/16 di data 28.04.2016.
art. 13 - Consultazioni popolari e referendum
1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo e abrogativo quali strumenti di diretta partecipazione alle
scelte politiche e amministrative nelle materie di competenza comunale.
2.Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo o quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”. E' ammessa una sola tornata referendaria all'anno.
3.Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
4.Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il giudizio di ammissibilità sarà espresso dal difensore civico.
5.Nel regolamento possono essere previste altre forme di consultazione informale per conoscere le opinioni della popolazione o di parte di essa o di particolari settori o categorie di essa o di gruppi portatori di particolari interessi o problemi.
Art. 13 bis - Referendum abrogativo
1.Con il referendum abrogativo sono chiamati a votare cittadini che al giorno della votazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni per il Consiglio comunale di Caderzone Terme.
2. Il referendum abrogativo può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con
riferimento: a)a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
b)al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
c)agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
d)al personale del Comune;
e)al regolamento interno del Consiglio comunale;
f)alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
g)ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
h)sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelle che incidono sulle posizioni soggettive dei singoli.
3.Possono richiedere il referendum abrogativo il 10% degli elettori per il Consiglio comunale;
4.Le proposte soggette a referendum abrogativo si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. In tale caso, le disposizioni oggetto del quesito referendario si intendono abrogate con effetto dalla proclamazione dell'esito favorevole all'abrogazione stessa.
5.Il sindaco entro un mese dalla proclamazione dei risultati, convocano rispettivamente il Consiglio o la Giunta con all’ordine del giorno la presa d'atto del risultato abrogativo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Art. 13 ter - Referendum consultivo e propositivo
1.Con il referendum consultivo o propositivo sono chiamati a votare i cittadini che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni per il Consiglio comunale di Caderzone Terme
2.Il referendum consultivo o propositivo può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
a)a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
b)al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
c)agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
d)al personale del Comune;
e)al regolamento interno del Consiglio comunale;
f)alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
g)ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
h)sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelle che incidono sulle posizioni soggettive dei singoli.
3.Possono richiedere il referendum:
a)il 10 % degli elettori per il Consiglio comunale;
b)il Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, anche in assenza di richieste.
4.Le proposte soggette a referendum consultivo o propositivo sono considerate valide se è raggiunta la maggioranza dei
voti favorevoli validamente espressi, a prescindere dal numero dei partecipanti alla consultazione.
5.Il sindaco entro un mese dalla proclamazione dei risultati, convocano rispettivamente il Consiglio o la Giunta con
all’ordine del giorno l’oggetto del referendum propositivo o consultivo.”
Modifica statuto comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/16 di data 21.06.2016.
ART. 13” REFERENDUM
1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo, quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto:
- da due terzi dei consiglieri comunali;
- da un comitato promotore di almeno 40 elettori, una volta dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti, la richiesta dovrà essere sottoscritta dal 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale, purché in numero non inferiore a quaranta.
3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il 30% degli aventi diritto al voto.
7. L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in carica.
8. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
9. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
10. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
e) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
f) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
11. E’ istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, per la verifica dell’ammissibilità del quesito referendario e per ogni altra incombenza ad esso assegnato dal regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini. Il Comitato dei Garanti è formato dal Segretario Generale e da due esperti in materie giuridico-amministrative, eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Del Comitato dei Garanti non possono far parte Amministratori Comunali. Il Comitato deve esprimersi sull’ammissibilità del quesito referendario entro 45 giorni dalla data di presentazione del quesito.
12. Le consultazioni relative al referendum devono essere convocate non prima di 90 giorni dal deposito delle firme, in una domenica, in un unico turno e unica giornata. I referendum non possono comunque essere effettuati nel semestre antecedente e conseguente all'anno delle elezioni comunali.
13. L’amministrazione comunale assicura l’invio, in unica soluzione, a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
ART. 13 bis - REFERENDUM CONFERMATIVO DELLO STATUTO COMUNALE
1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.
Per il referendum confermativo dello Statuto o delle modifiche statutarie, la proposta viene inviata al Comitato dei Garanti e le sottoscrizioni, vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
Art. 14 - Diritti di iniziativa
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e petizioni agli organi del Comune.
2. Le istanze sono richieste scritte e motivate dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione all'attività amministrativa.
3. Le petizioni sono richieste scritte di adozione di un atto amministrativo per dare una risposta ad esigenze ed interessi comuni o diffusi.
4. L'amministrazione è tenuta a dare una risposta nei termini di cui al precedente art. 10, 2° comma.
Art. 15 - Diritto di accesso ai documenti
1. Il Comune si ispira al principio di pubblicità dei propri atti. Il segreto può essere opposto nei casi tassativamente previsti dalla legge. Per ragioni di riservatezza di persone singole, gruppi o imprese il Sindaco può vietare la esibizione di determinati atti con provvedimento temporaneo e motivato. In caso di contestazione, decide il Sindaco previa acquisizione del parere da parte del Difensore civico di valle. E' fatta salva in ogni caso la possibilità di ricorrere al TRGA.
2. I cittadini e gli interessati possono prendere visione degli atti amministrativi e dei documenti di norma senza particolari formalità, anche con richiesta verbale. L'esame è gratuito. Possono fare estrarre copia previo pagamento dei costi di riproduzione, salva l'osservanza degli obblighi in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura. Gli uffici evadono tali richieste nei limiti imposti dalle esigenze organizzative e dalle priorità.
Art. 16 - Diritto di accesso alle informazioni
1. Il Comune assicura il diritto dei cittadini singoli e associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. Si osservano le disposizioni dell'articolo precedente per le informazioni segrete o riservate nonchè per l'evasione delle richieste da parte dell'amministrazione comunale.
Art. 17 - Diritto di accesso alle strutture e ai servizi
1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione nonchè di valorizzare le forme associative, il Comune assicura loro, gratuitamente o verso pagamento di rimborsi parziali, l'accesso alle strutture e all'erogazione di servizi.
Art. 18 - Diritto all'informazione
1. Il Comune assicura l'informazione sugli atti fondamentali e sui principali avvenimenti della comunità.
2. A tal fine prevede l'istituzione di un periodico da inviare a tutte le famiglie residenti nonchè ai cittadini iscritti nell'albo di cui al precedente art. 2 lett. c) e d).
Art. 19 - Altri diritti
1. Gli elettori possono esercitare l'azione popolare. I cittadini possono proporre l'opposizione e il reclamo contro atti del Comune.
Art. 20 - Difensore civico
1. La funzione di difensore civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al difensore civico provinciale a norma di legge.
Art . 21 - Doveri dei cittadini
1. I cittadini hanno l'obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio e i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia. Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare l'azione di danno nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.
2. Per valorizzare il senso comunitario e la solidarietà tra di loro, i cittadini partecipano alle cerimonie civili e si informano sulla vita ed avvenimenti della comunità locale (attraverso la lettura del bollettino inviato alle famiglie).
Hanno l'obbligo di prendere visione degli avvisi affissi all'albo comunale nonchè del presente Statuto.
3. I cittadini partecipano alle elezioni comunali e, se eletti, devono prendere parte alle sedute del Consiglio.
CAPO IV - LA RELIGIOSITA'
Art. 22 - Principio ispiratore
1. Il Comune di Caderzone riconosce la libertà di culto da parte di tutte le religioni organizzate e riconosciute secondo i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 23 - Chiesa cattolica
1. Il Comune riconosce l'importanza della Chiesa Cattolica Romana in quanto collegata alle tradizioni storiche e culturali della popolazione locale.
CAPO V - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE E CON ALTRI ENTI PUBBLICI
Art. 24 - Principio ispiratore
1. Il Comune promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini alla Comunità della Val Rendena legata a tradizioni e a vicende storiche in gran parte comuni. Promuove forme di collaborazione anche per ricerche e studi sull'origine e lo sviluppo storico, culturale ed economico della Val Rendena.
2. Ispira la propria azione al principio della leale collaborazione con gli altri Comuni della Val Rendena.
3. Mediante gemellaggi e altre iniziative il Comune promuove la conoscenza e i rapporti con altre culture ed altre comunità.
4. In vista del perseguimento del proprio sviluppo economico, sociale e civile, promuove rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni ed altri enti pubblici avvalendosi delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 25 - Razionalizzazione dei servizi locali
1. Allo scopo di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Comune promuove l'adozione di convenzioni, di consorzi, di accordi di programma e di conferenze di servizi.
Art . 26 - Convenzioni
1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni o con altri enti pubblici al fine di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di apposite strutture permanenti.
2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di recesso e gli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto di collaborazione.
Art. 27 - Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi anche polifunzionali per la gestione di servizi o per la produzione di beni associandosi con altri Comuni e/o con altri enti pubblici allo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di maggior efficienza.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune saranno designati a norma di legge.
5. La gestione dei servizi e di strutture può essere affidata anche alle forme di amministrazione indiretta di cui agli artt. 48 e segg. del presente Statuto.
Art. 28 - Accordi di programma
1. Il Comune partecipa o promuove accordi di programma previsti dalla legislazione vigente.
2. Quando l'adesione ad accordi di programma è promossa da altra amministrazione, la relativa deliberazione spetta all'organo comunale competente.
3. Quando la competenza prevalente spetta al Comune, il Sindaco, previa deliberazione dell'organo comunale competente, provvede a promuovere la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni competenti.
Art. 29 - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento
1. Il rapporto tra il Comune e la Provincia Autonoma di Trento si ispira al principio della leale e reciproca collaborazione con particolare riferimento all'azione amministrativa rientrante nelle materie di competenza di entrambi
gli Enti.
2. Il Comune definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia Autonoma di Trento e partecipa, per quanto di propria competenza ed anche tramite le rappresentanze unitarie dei Comuni, alla loro determinazione.
3. Il Comune rappresenta, di fronte alla P.A.T. le esigenze della popolazione e del territorio comunale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1/93 e a tal fine può intervenire in tutti i procedimenti che possono incidere su tali esigenze.
CAPO VI - OGGANI ELETTIVI COMUNALI
Art. 30 - Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale, composta dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali.
2. Esso svolge le funzioni:
a) di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione attraverso l'adozione di atti fondamentali di carattere istituzionale, normativo, programmatorio, finanziario, organizzativo, negoziale e gestionale;
b) previste dalla legge e, nel rispetto della legge, dal presente Statuto;
c) le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività degli organi, sull'erogazione dei servizi erogati direttamente o indirettamente dal Comune, nonchè sull'attività svolta dal Comune attraverso le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.
Articolo 30-bis – Atti fondamentali del Consiglio comunale
(introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 18.6.2025)
1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva:
a) per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 2/2018, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune;
b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Caderzone Terme o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera;
c) per l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00.- al netto degli oneri fiscali, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l’opera da realizzare.
Art. 31 - Procedure di convocazione e deliberazione
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete la determinazione della data dell'adunanza di prima ed eventualmente di seconda convocazione.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. Si riunisce inoltre in sessione straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) per deliberazione della Giunta comunale;
c) su richiesta di un quinto dei consiglieri.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il Sindaco provvede alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di dimissioni o decadenza del Sindaco e del Vicesindaco nonchè di elezione del Sindaco e della Giunta, il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano di età
Art. 32 - Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia in relazione alle singole delibere da adottare. In mancanza del raggiungimento del numero legale nella prima seduta, nella seconda seduta è sufficiente la presenza di almeno (8) consiglieri, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia.
2. Nella formulazione dell'o.d.g. è data priorità alle questioni urgenti e a quelle non trattate nella seduta precedente.
3. Salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di coloro che esprimono un proprio voto. Nel computo non si considerano le astensioni. Il voto è palese salvi i casi in cui la delibera debba restare segreta o riservata.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi individuati dal regolamento. Può essere prevista l'audizione del pubblico nel caso previsto dall'art. 12.2, lett. b) ovvero di singoli cittadini o rappresentanti di forme associative di esperti, di consulenti ovvero di dipendenti del Comune.
5. Il Consiglio può prevedere, in modo da rispettare la proporzione dell'entità dei gruppi consiliari con la garanzia di un'adeguata rappresentanza delle minoranze, l'istituzione di commissioni per funzioni istruttorie, consultive e propositive e con la possibilità di partecipazione, con diritto di voto consultivo, di esperti esterni al Consiglio.
Art. 33 - Consiglieri
1. Per i diritti dei consiglieri e per le loro facoltà si applicano le disposizioni vigenti. Ricevono un'indennità pari al 25% della misura massima prevista dalla legge regionale ad ogni seduta del Consiglio e per non pi- di una seduta al giorno.
2. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. Qualora non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri non sono vincolati agli elettori.
4. Sono obbligati ad astenersi dalle deliberazioni e di allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle leggi vigenti.
Modifica statuto comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 29.11.2001.
- Il comma 1 ,secondo capoverso , dell’ art. 33 viene così riformulato: “Ricevono un’ indennità stabilita dal Consiglio comunale ad inizio legislatura fino al la misura massima prevista dalla legge regionale, ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno ”
Art. 34 - Consigliere incaricato
1. Il Consiglio o la Giunta possono incaricare singoli consiglieri allo svolgimento di funzioni determinate ai sensi della normativa vigente. In tal caso il Consiglio determina rimborso spese.
Art. 35 - Dimissioni e decadenza
1. Le dimissioni, la decadenza e la dichiarazione di ineleggibilità producono effetti immediati. Il Consiglio comunale provvede all'immediata surrogazione conformemente alla normativa vigente.
Art . 3 6 - Sindaco
1. Il Sindaco viene eletto a norma delle vigenti disposizioni.
2. Il Sindaco, organo della Comunità:
a) rappresenta la Comunità;
b) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione delle forme collaborative intercomunali e con altri enti pubblici o con privati, comprese le società partecipate;
c) è garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti;
d) esprime l'unità d'indirizzo dell'attività degli organi elettivi comunali in conformità al programma; sovraintende all'esercizio delle determinazioni di tali organi;
e) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine dei lavori;
f) coordina gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.
3. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti ed in particolare:
a) emana le direttive al Segretario comunale e verifica l'attività svolta dallo stesso;
b) vigila sugli uffici e sull'attività svolta sia nelle forme di amministrazione diretta che indiretta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
4. Il Sindaco esercita inoltre tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, anche quale ufficiale del Governo.
5. Può delegare specifiche proprie attribuzioni a singoli assessori salva in ogni caso la possibilità di revoca e di avocazione. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il Comune quando non possa provvedervi personalmente.
Art. 3 7 - Vicesindaco
1. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della L. 19.03.1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della L. 18.01.92, n. 16 e s.m., le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco scelto dal Sindaco tra gli assessori. In caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano d'età.
Art . 38 - Giunta Comunale
1. La giunta è eletta a norma delle vigenti disposizioni ed è formata da 4 assessori.
2. Compie gli atti di amministrazione che la legge, il presente Statuto e i regolamenti non demandano ad altri organi.
3. Esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. E' convocata dal Sindaco senza particolari formalità. Si riunisce con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le delibere sono adottate a maggioranza con voto palese e in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
5. Alle sedute partecipa il Segretario comunale che ha diritto di parola sulle questioni di propria competenza, salva la disposizione del successivo art. 43, 3° comma.
6. Possono essere eletti, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, assessori non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.
7. Tutti gli assessori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio in cui siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.
Modifica statuto comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/14 di data 15.09.2014
- il primo comma dell'art. 38 dello Statuto sostituendo il testo attuale (la Giunta è eletta a norma delle vigenti disposizioni ed è formata da 4 assessori) con il seguente testo" Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta composta da lui e da n. 2 Assessori, di cuoi uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi".
- di aggiungere il comma 8 e il comma 9 al medesimo art . 38 nel seguente testo:
Comma 8 : “ Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonchè ridefinirne le competenze ne corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva"
Comma 9: " In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva"
MODIFICA allo Statuto Comunale con riformulazione dell’art. 38, con deliberazione consiliare n. 4/16 del 21.01.2016
Art . 38 - Giunta Comunale
1. “La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori pari o superiore di un'unità rispetto al massimo previsto dalla vigente normativa regionale. Nel secondo caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dalla legge; le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
2. Nell’ambito della Giunta così costituita, può essere nominato n. 1 Assessore, anche cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, come stabilito dalle vigenti disposizioni.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo di norma gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla
revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.”
CAPO VII - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
Art. 39 - Principio ispiratore
1. L'ordinamento degli uffici si ispira:
a) ai principi di efficienza, di efficacia e di trasparenza verso il perseguimento dell'obiettivo di equilibrare le esigenze
organizzative con i bisogni del cittadino nell'ambito di una leale collaborazione;
b) all'obiettivo di coinvolgimento del personale nelle scelte di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi resi alla
comunità nonchè al principio di flessibilità;
c) ai principi del contraddittorio, dell'obbligo di provvedere, della motivazione, del divieto di aggravare il
procedimento e della semplificazione delle procedure burocratiche ai sensi del precedente art. 10
Art . 40 - Regolamento organico del personale
1. Il regolamento organico del personale deve prevedere:
a) norme relative ai diritti e doveri dei dipendenti;
b) la pianta organica;
c) le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art . 41 - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni
1. Il Comune, anche tramite gli strumenti di collaborazione con altri Comuni o con altri enti pubblici o privati previsti
per legge e dal presente Statuto:
a) provvede a favorire l'aggiornamento e la crescita professionale del personale;
Art. 42 - Segretario comunale
1. Il Segretario è dipendente comunale e dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive.
2. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal
Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali e vi appone la propria firma. Non può prendere
parte alle sedute e deve allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Dirige gli uffici e i servizi del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle
deliberazioni, provvede alla loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi.
5. Compie tutte le funzioni attribuitigli dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico. Presiede alle
commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure.
6. Adotta i criteri di rilevamento e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività; la valutazione dei risultati spetta al
revisore dei conti ai sensi del successivo art. 54.
7. Il regolamento organico individua categorie di atti, a contenuto non discrezionale che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, la cui adozione viene attribuita al Segretario.
8. Stipula i contratti secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
9. Qualora svolga le funzioni di ufficiale rogante, la presidenza della commissione di gara e la stipulazione del contratto
spettano al Sindaco o all'assessore delegato.
10. Rilascia i pareri di cui alle disposizioni vigenti.
Modifica statuto comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 29.11.2001.
- il comma 8 dell’ art . 4 2 viene così riformulato: “Stipula i contratti quando non svolge la funzione di ufficiale rogante
- il comma 9 dell’art. 42 citato viene così riformulato “Qualora svolga la funzione di ufficiale rogante la stipulazione dei contratti spetta al funzionario individuato con l’ atto di cui all’art. 36, comma 2, del T.U. approvato con D.PGR. 19 maggio 1999, n. 3/L ”
CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI
Art. 43 - Principi generali
1. La gestione dei servizi pubblici ha per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a
promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati secondo il principio del pi- ampio soddisfacimento
delle esigenze degli utenti nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. In particolare:
a) vanno previste, escluso il caso di costituzione o partecipazione alle società per azioni, modalità di partecipazione
degli utenti;
b) va assicurata l'efficienza di gestione: la politica tariffaria, la determinazione di standard qualitativi e la programmazione va sviluppata secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale;
c) va favorita la utilizzazione, ai fini di razionalizzazione, delle forme di collaborazione intercomunali e con altri enti pubblici a norma del presente Statuto;
d) va valorizzata la presenza del privato nell'erogazione dei servizi pubblici.
Art. 44 - Classificazione delle forme di erogazione
1. I Servizi pubblici vengono erogati:
a) in amministrazione diretta;
c) in amministrazione indiretta tramite concessione a terzi o in appalto, istituzioni, aziende speciali, o tramite società a partecipazione pubblica.
2. La scelta della forma di gestione avviene sulla base di una espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
3. I servizi pubblici possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 45 - Gestione diretta
1. Sono gestiti direttamente in economia, con assunzione diretta di spese e personale, i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedano strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore gestione dei servizi.
Art . 46 - Servizi in concessione o in appalto
1. Il Comune affida la gestione dei servizi:
a) in concessione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
b) in appalto, ove risulti opportuno e conveniente riservare al Comune la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti, a norma delle vigenti disposizioni, secondo procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici e imprenditoriali privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.
3. Nel disciplinare di convenzione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni ed alla verifica dei risultati.
Art. 47 - Aziende speciali ed istituzioni
1. Il Comune può istituire:
a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale e patrimoniale;
b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, operanti in settori a rilevanza sociale quali la sicurezza sociale, lo sport, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.
2. Sono organi dell'azienda e dell'istituzione:
a) il Consiglio d'amministrazione formato dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 4 e non superiore a 6;
b) il Presidente;
c) il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio d'amministrazione resta in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esercita le funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio d'amministrazione.
4. Lo Statuto dell'azienda disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda ed in particolare:
a) i modi della partecipazione degli utenti;
b) gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali e i regolamenti concernenti i servizi; c) le modalità di revisione contabile e del controllo di efficienza di gestione.
5. Il Regolamento dell'istituzione stabilisce le norme sulla sua organizzazione e funzionamento, disciplina la partecipazione degli utenti e prevede le garanzie per l'effettività di controllo esercitate dal revisore dei conti. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.
Art. 48 - Partecipazione a società di capitali
1. Il Comune può costituire e partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.
2. E' riservata al consiglio comunale ogni determinazione spettante al comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.
Art. 48-bis – Cariche amministratori comunali in enti e società partecipate
(introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 18.6.2025)
1. Il Sindaco e i Consiglieri possono partecipare in qualità di amministratori (con legale rappresentanza o senza legale rappresentanza) in enti, società, aziende ed istituzioni, comunque partecipate dal Comune. Questi si faranno carico di relazionare periodicamente al Consiglio.
2. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della Comunità.
CAPO IX - BENI E CONTRATTI GESTIONE FINANZIARIA
Art. 49 - Beni comunali
1. L'inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:
a) i beni facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;
b) le terre comuni soggette ad uso civico;
c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti ad enti di beneficenza od assistenza evidenziando il nome del donante o del de cuius e il relativo reddito che verrà preferibilmente destinato a fini assistenziali.
Art. 50 – Contratti
1. Per la conclusione dei contratti il Comune applica le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella vigente normativa Regionale, provinciale, statale e comunitaria.
2. L'attività contrattuale potrà essere esercitata anche tramite le forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici o con privati a norma delle disposizioni vigenti e del presente Statuto.
Art. 51 - Criteri di gestione finanziaria
1. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
2. Nella determinazione della politica tariffaria:
a) si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;
b) si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo famigliare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale e per i servizi di stretta necessità sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
Art. 52 - Bilancio e programmazione
1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento. Evidenzia separatamente, a norma dei precedenti artt. 4, e 50, lett. b) le entrate e le spese dell'amministrazione separata delle terre comuni soggette ad uso civico (nonchè le entrate e le spese dei beni di cui al precedente art. 50 lett. c).
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia, anche in rapporto alle possibili collaborazioni intercomunali.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione del responsabile di ragioneria della esistenza della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa delle Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti, nonchè alle
collaborazioni intercomunali. Il conto consuntivo e gli allegati sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.
6. Ai membri degli organi elettivi e ai dipendenti del Comune che siano stati prosciolti da ogni addebito loro contestato
per attività od omissioni collegati all'esercizio delle loro funzioni, spetta il rimborso delle spese giudiziarie rimaste a loro carico.
Art. 53 - Facoltà del revisore dei conti
1. Il revisore dell'esercizio delle proprie funzioni, ha il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà
di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali. Ha diritto di accesso agli atti ed è obbligato a non divulgare il contenuto di atti segreti o riservati.
3. Formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione ed effettua la verifica dei risultati sotto il profilo dell'efficienza e del rendimento di gestione.
CAPO X - DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 54 - Regolamenti
1. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti ai sensi del nuovo ordinamento dei Comuni di cui alla L.R. 4 gennaio 1993,
n. 1 e del presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore in quanto compatibili.
2. I nuovi regolamenti sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.
Art. 55 - Elezione del Sindaco e della Giunta
1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto degli elettori del Comune.
2. Il Sindaco sceglie e nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Art. 56 - Mozione di sfiducia
1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
Art. 57 - Revisione statutaria
1. Le modificazioni e l'abrogazione di disposizioni statutarie avviene con le stesse modalità previste per l'adozione dello Statuto.
2. La proposta di abrogazione totale di Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Dopo ogni modifica statutaria, il Sindaco provvede alla emanazione di un testo aggiornato dello Statuto con l'evidenziazione delle nuove norme e la trascrizione in calce delle norme abrogate.
4. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale salvo il caso in cui la modifica è imposta per esigenze di recepimento di leggi modificate, integrative o abrogative che incidono sul presente Statuto, di modifiche imposte per effetto della variazione della popolazione risultante dall'ultimo censimento, nonchè in caso di sentenza di annullamento.
5. Annualmente il Sindaco riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione dello Statuto.
IN D I C E G E N E R A L E
Preambolo
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Autonomia della Comunità di Caderzone
Art. 2 Elementi costitutivi del Comune
Art. 3 Attività e finalità del Comune
Art. 4 Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici
Art. 5 Sede e stemma
CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 6 Autonomia statutaria
Art. 7 Potestà regolamentare
Art. 8 Fonti di interpretazione
Art. 9 Pubblicità degli atti normativi
Art.10 Procedimento amministrativo
CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Art. 11 Diritti di partecipazione
Art. 12 Forme di consultazione diretta informale
Art. 13 Forma di consultazione diretta formale ( referendum )
Art. 14 Diritti di iniziativa
Art. 15 Diritto di accesso ai documenti
Art. 16 Diritto di accesso alle informazioni
Art. 17 Diritto di accesso alle strutture e ai servizi
Art. 18 Diritto all'informazione
Art. 19 Altri diritti
Art. 20 Difensore civico
Art. 21 Doveri dei cittadini
CAPO IV - LA RELIGIOSITA'
Art. 22 Principio ispiratore
Art. 23 Chiesa cattolica
CAPO V - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE E CON ALTRI ENTI PUBBLICI
Art. 24 Principio ispiratore
Art. 25 Razionalizzazione dei servizi locali
Art. 26 Convenzioni
Art. 27 Consorzi
Art. 28 Accordi di programma
Art. 29 Principio di collaborazione con la Prov. Autonoma di Trento
CAPO VI - ORGANI ELETTIVI COMUNALI
Art. 30 Consiglio Comunale
Articolo 30-bis – Atti fondamentali del Consiglio comunale
Art. 31 Procedure di convocazione e deliberazione
Art. 32 Funzionamento del Consiglio
Art. 33 Consiglieri (modificato)
Art. 34 Consigliere incaricato
Art. 35 Dimissioni e decadenza
Art. 36 Sindaco
Art. 37 Vicesindaco
Art. 38 Giunta Comunale
CAPO VII - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
Art. 39 Principio ispiratore
Art. 40 Regolamento organico del personale
Art. 41 Aggiornamento del personale ed incarichi esterni
Art. 42 Segretario comunale (modificato)
CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI
Art. 43 Principi generali
Art. 44 Classificazione delle forme di erogazione
Art. 45 Gestione diretta
Art. 46 Servizi in concessione o in appalto
Art. 47 Aziende speciali ed istituzioni
Art. 48 Partecipazione a società di capitali
Art. 48-bis Cariche amministratori comunali in enti e società partecipate
CAPO IX - BENI E CONTRATTI - GESTIONE FINANZIARIA
Art. 49 Beni comunali
Art. 50 Contratti
Art. 51 Criteri di gestione finanziaria
Art. 52 Bilancio e programmazione
Art. 53 Facoltà del revisore dei conti
CAPO X - DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 54 Regolamenti
Art. 55 Elezione del Sindaco e della Giunta
Art. 56 Mozione di sfiducia
Art. 57 Revisione statutaria